Indicazione dei settori specifici
Ai sensi dell'allegato H (fatturazione) del contratto tariffario, le strutture che prestano cure ambulatoriali tramite medici (art. 35 cpv. 2 lett. n LAMal) e gli ospedali (art. 35 cpv. 2 lett. h LAMal) sono tenuti a indicare sulla fattura il settore specifico. Il settore specifico deve essere indicato anche se la struttura o l'ospedale dispone di un unico settore specifico. Ulteriori informazioni sono disponibili nel regolamento sui settori specifici. L'elenco dei settori specifici da utilizzare si trova nell'allegato 1 del regolamento citato.
Posizioni EPTMA rilevanti per il raggruppamento nella tariffa forfettaria ambulatoriale
Nel caso di fatturazione della tariffa forfettaria ambulatoriale, sulla fattura devono essere indicate le posizioni EPTMA rilevanti per il raggruppamento (cfr. cap. 3, par. 6, lett. c dell'allegato H «Fatturazione e scambio di dati» nonché chiarimento 1 all'allegato H «Fatturazione e scambio di dati»).
Medicinali iniettati o somministrati in caso di tariffa forfettaria ambulatoriale
Nel caso di fatturazione della tariffa forfettaria ambulatoriale, tutti i medicamenti iniettati o somministrati che figurano nell'elenco delle specialità (SL) (cfr. cap. 3, par. 6, lettera d dell'allegato H «Fatturazione e scambio di dati» e chiarimento 7 all'allegato H «Fatturazione e scambio di dati») devono essere indicati senza valutazione (importo in franchi = 0).
Nei gruppi di lavoro della OTMA SA vengono prese continuamente decisioni tariffarie riguardo all’interpretazione delle tariffe e alla posizione tariffaria (EPTMA e analogia). Vi preghiamo di verificare regolarmente se le rispettive modifiche riguardano il vostro settore specialistico.
La OTMA SA fornisce informazioni su tutte le modifiche mediante newsletter. Vi raccomandiamo pertanto di abbonarvi: Newsletter OTMA.
Modifica tariffaria già decisa
Posizione per analogia in caso di frattura del polso per mancanza della posizione trigger.
Per la fatturazione della riduzione incruenta di una frattura del polso, in data 1° febbraio 2026 la OTMA ha stabilito che deve essere utilizzato il codice per analogia C08.FA.0030.
Potete trovare maggiori informazioni sul sito: Nuove modifiche tariffarie - Interpretazione/fatturazione per analogia
Nella riunione del 13 febbraio 2026, il gruppo di lavoro Attuazione ha approvato quattro chiarimenti esistenti. Si tratta dei seguenti documenti:
Le modifiche alle precisazioni esistenti e le integrazioni di nuove precisazioni sono riportate nell'ultima pagina del documento.
Tutte le precisazioni entrano in vigore con effetto immediato. Fa eccezione la precisazione 1 al capitolo 3 (Registrazione della lateralità, allegato C), per la quale è previsto un periodo transitorio fino al 20 aprile 2026.
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo sistema tariffario ambulatoriale composto da TARDOC e forfait ambulatoriali. Nel nuovo sistema, alcuni campi di prestazioni non sono ancora considerati per il 2026, tra questi, per esempio, diversi trapianti, la dialisi e l’analisi dell'espressione multigenica.
Per la fatturazione dei seguenti campi di prestazione i partner tariffali raccomandano di applicare, dal 2026 fino alla loro integrazione nel sistema tariffario globale, la stessa procedura utilizzata finora:
Le raccomandazioni complete sul tema possono essere visualizzate qui:
La fatturabilità dei tempi di attesa è disciplinata nella «Interpretazione generale 14 Tempi di attesa». È possibile fatturare un tempo di attesa tariffato separatamente solo se la prestazione è stata realmente effettuata e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
In linea di principio, la fatturazione è possibile una volta per ogni seduta. Due volte solo per prestazioni di unità funzionali differenti e in locali diversi.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: FAQ
Vi preghiamo di considerare che, nella TARDOC, il materiale di consumo deve essere fatturato tramite il tipo di tariffa 406 e ora tramite il codice tariffario 2002 con indicazione del relativo testo libero. Le fatture contenenti il codice tariffario obsoleto 2000 non verranno più accettate dagli assicuratori e potranno essere respinte. In alternativa, è possibile continuare a fatturare i materiali di consumo tramite il tipo di tariffa 402 indicando il GTIN.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: FAQ
Il Forum Datenaustausch ha pubblicato i nuovi standard di fatturazione e i relativi esempi, i quali rappresentano il nuovo fondamento tecnico per i conteggi e la fatturazione relativi alla nuova tariffa ambulatoriale.
Sono disponibili qui: Forum Datenaustausch (in tedesco e francese): Fattura 5.0
Per poter emettere fatture corrette a partire dal 1° gennaio 2026, è obbligatorio utilizzare il nuovo standard 5.0 per la nuova tariffa ambulatoriale.
Stiamo lavorando per integrare costantemente le nostre spiegazioni concernenti il modulo di fattura e il sistema di fatturazione disponibili sul sito Nuovo modulo di fattura 5.0 | TARDOC e forfait ambulatoriali (solo in tedesco).
Le prestazioni mediche che verranno fornite entro la fine del 2025 dovranno continuare a essere fatturate secondo la TARMED anche dopo l’introduzione della nuova tariffa ambulatoriale.
Per tutte le fatture emesse sulla base della TARMED restano valide le decisioni della CPI.
Analisi di laboratorio come prestazioni assegnate nei forfait ambulatoriali: dal 1° gennaio 2026, in caso di ordini a laboratori esterni effettuati nell’ambito di un forfait ambulatoriale, i medici dovranno annotare che l’ordine di laboratorio costituisce una prestazione assegnata. Solo così sarà possibile rispettare correttamente gli iter delle fatture indicati dalla LAMal:
Anche le strutture ambulatoriali del gruppo di partner «Medici» (cfr. Registro dei codici creditori della SASIS) che fatturano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sono tenuti obbligatoriamente ad aderire alle convenzioni nazionali per la TARDOC e i forfait ambulatoriali.
Le strutture ambulatoriali possono aderire a entrambe le convenzioni nazionali tramite l’account di myFMH del medico responsabile: login.fmh.ch > Rubrica «Convenzioni». L’adesione si effettua per ogni numero RCC.
Se la struttura ambulatoriale non viene visualizzata automaticamente al responsabile mediconella rubrica «Convenzioni», è possibile visualizzarla mediante ricerca del numero RCC e poi apporre la firma.
Nell’ambito del processo di sottoscrizione, deve essere indicato il GLN personale di tutti i medici aventi diritto a fatturate assunti presso la struttura. A partire dal 2026, alla struttura ambulatoriale verrà addebitata una tassa per i medici assunti che non siano membri della FMH.
Preghiamo inoltre tutti i membri con numero RCC personale attivo (anche i membri pensionati) che non hanno ancora effettuato l’adesione alle convenzioni di aderire alle convenzioni nazionali TARDOC e forfait ambulatoriali via myFMH: login.fmh.ch > Rubrica «Convenzioni».
Nel capitolo «Sonografia» della TARDOC ci sono posizioni tariffarie per le quali, nella versione 2026, è erroneamente indicato il valore intrinseco qualitativo «Tutti». Per questo motivo, tali prestazioni sono aperte a un numero di titoli di specializzazione superiore rispetto alla regolamentazione TARMED. Per poter garantire la qualità di queste prestazioni anche in futuro e contrastare un aumento del volume di fatturazioni (incremento delle quantità), la FMH ritiene fondamentale limitare nuovamente queste prestazioni ai certificati di formazione e perfezionamento professionale.
Concretamente è previsto che, a partire dalla versione 2028, svariate posizioni non rechino più l’indicazione del valore intrinseco «Tutti», bensì requisiti qualitativi chiaramente definiti (seguiranno informazioni più approfondite). Per questi codici tariffari non sarà possibile chiedere il riconoscimento di diritti acquisiti. Per le seguenti posizioni TARDOC, sono previste limitazioni dei valori intrinseci per la sonografia a partire dal 2028:
Per consentire un passaggio corretto al nuovo sistema, i medici vengono informati già ora. Così, prima dell’introduzione della nuova regolamentazione, resterà tempo sufficiente per acquisire le qualifiche richieste.
Le limitazioni verranno introdotte nell’interesse della qualità medica, della certezza giuridica e della stabilità finanziaria della tariffa. Solo così si può garantire che le sonografie vengano effettuate da personale adeguatamente qualificato e che il sistema tariffario mantenga la sua credibilità.
Dal 1° gennaio 2026, nel settore LAINF/LAI/LAM si applicherà la stessa versione della TARDOC e dei forfait ambulatoriali utilizzata nel settore LAMal. Il valore del punto tariffario di CHF 0.92 (uguale a quello della TARMED) è valido per tutta la Svizzera.
Contrariamente alla LAMal, per i rapporti AI sarà possibile fatturare fino a 40 minuti. Si applica quindi una limitazione ampliata rispetto alla LAMal (20 minuti).
Per quanto concerne la comunicazione della diagnosi nella fattura, nel settore LAINF/LAI/LAM vale quanto segue:
Per quanto concerne la comunicazione della diagnosi nella fattura nel settore LAMal vale quanto segue:
Il 28 novembre 2025 sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti sugli allegati alle convenzioni. Un importante chiarimento riguarda l’allegato A2 (TARDOC):
Chiarimento 5 sulla posizione tariffaria AK.00.0050 «Iniezione/infusione da parte di personale non medico»
La posizione tariffaria è valida sia per le iniezioni che per le infusioni da parte di personale non medico. Se un’iniezione viene effettuata tramite un’infusione, il cambio dell’infusione è incluso.
Ultimo aggiornamento il
26.05.2026
FMH
Medicina e tariffe ambulatoriali
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4600 Olten
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