Convenzione tariffale nazionale LAMal

Come per la struttura tariffaria TARMED, anche per la TARDOC e i forfait ambulatoriali esistono una convenzione tariffale base nazionale e i relativi contratti di affiliazione cantonali.

Gli allegati fondamentali alla convenzione tariffale sono rappresentati dalle strutture tariffarie (allegati A1 e A2). Ulteriori parti integranti sono i concetti su monitoraggio a livello nazionale, neutralità dei costi, modalità di applicazione, valori intrinseci, unità funzionali e fatturazione.

Adesione al contratto

Affinché sia possibile fatturare secondo la TARDOC o i forfait ambulatoriali e i fornitori di prestazioni possano applicare le strutture tariffarie, è necessario aderire alla convenzione tariffale. Senza adesione alla convenzione, le strutture tariffarie non possono essere applicate.

Procedura di adesione

Procedura di adesione

L’adesione alla convenzione tariffale è aperta a tutti i fornitori di prestazioni presenti sul territorio del contratto e autorizzati a fornire le prestazioni oggetto della presente convenzione tariffale. L’adesione comporta il pieno riconoscimento della convenzione tariffale, degli allegati, nonché degli ulteriori accordi e regolamenti.

La FMH organizza la procedura di adesione per i medici ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. a LAMal e gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. n LAMal e tiene un elenco dei medici e degli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici che hanno aderito alla presente convenzione tariffale. La FMH gestisce la procedura di adesione per i membri e i non membri. La FMH si impegna a non effettuare modifiche retroattive all’elenco.

I singoli fornitori di prestazioni hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione tariffale. La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto direttamente alle rispettive associazioni dei fornitori di prestazioni, le quali la devono inoltrare all’ufficio indicato dalle associazioni degli assicuratori malattia.

Allegato B: Modalità di applicazione

Disciplina sostanzialmente l’applicazione coordinata della TARDOC e dei forfait ambulatoriali. Inoltre vengono stabilite le definizioni di numerosi termini come fornitori di prestazioni nel setting ambulatoriale (medici, istituto che dispensa cure ambulatoriali, settore specialistico, seduta, contatto con il paziente e trattamento ambulatoriale). Ciascun trattamento ambulatoriale può essere fatturato o tramite la TARDOC o tramite i forfait ambulatoriali. Una combinazione delle due tariffe nell’ambito dello stesso trattamento ambulatoriale non è possibile. Determinante è se il caso ambulatoriale comprende o meno una posizione trigger. Se comprende una posizione trigger, il caso ambulatoriale viene fatturato tramite un forfait ambulatoriale. Le posizioni trigger sono definite in un elenco esaustivo. Se un contatto con un paziente contiene una posizione trigger, è necessario codificare una diagnosi (ICD-10). In tal modo, il Grouper per la fatturazione assegna un forfait ambulatoriale univoco sulla base dell’albero decisionale. Uno o più contatti con i pazienti possono essere raggruppati in un unico trattamento ambulatoriale.

Documenti esplicativi all'allegato B

Documenti esplicativi all'allegato B2

Posizioni analoghe e codici di riserva

Allegato C: Direttive per la registrazione delle prestazioni ambulatoriali

Per la registrazione delle prestazioni si utilizza il catalogo delle prestazioni delle tariffe mediche ambulatoriali. Le diagnosi vengono registrate secondo il sistema ICD-10-GM o il codice ticinese:

  • per le sedute senza posizione trigger, si registrano diagnosi secondo il sistema ICD-10-GM o il codice ticinese;
  • per le sedute con posizione trigger, si registrano diagnosi secondo il sistema ICD-10-GM;
  • se presso un fornitore di prestazioni viene registrata, in un determinato giorno e per un determinato paziente, almeno una seduta con una posizione trigger, per tutte le altre sedute dello stesso paziente nello stesso giorno civile devono essere documentate diagnosi secondo il sistema ICD-10-GM.

La registrazione delle diagnosi si effettua in linea di principio a livello della seduta.

Allegato D: Monitoraggio

Il gruppo di esperti rappresenta gli interessi dei fornitori di prestazioni e dei sostenitori dei costi ed è composto da rappresentanti dei partner tariffali. Il gruppo di esperti

  • segue i lavori della OTMA;
  • stabilisce insieme alla segreteria della OTMA le modalità per la rilevazione dei dati;
  • può presentare proposte per la limitazione delle prestazioni;
  • può integrare i parametri.

Come unità statistica si utilizza la persona (assicurato AOMS). La struttura della popolazione e della morbilità nell’anno base 2025 viene mantenuta costante mediante l’aggiustamento del rischio. Viene effettuata anche una delimitazione delle modifiche dell’obbligo di erogare prestazioni ai sensi della OPre. Il monitoraggio si svolge separatamente ad es. per il settore degli studi medici e ambulatoriale ospedaliero, nonché per la TARDOC e i forfait ambulatoriali. Serve inoltre come base per la gestione della fase di neutralità dei costi.

Allegato E: Neutralità dei costi dinamica

La neutralità dei costi è alla base della TARDOC e dei forfait ambulatoriali. Si vuole in questo modo assicurare che il passaggio al nuovo sistema tariffario non provochi costi aggiuntivi nel settore ambulatoriale e i costi totali rimangano nell’insieme stabili.

La neutralità dei costi dinamica permette di sorvegliare costantemente l’evoluzione dei costi. In caso di scostamenti dai limiti superiori e da quelli inferiori definiti vengono attivate automaticamente delle misure di correzione in modo da assicurare l’equilibrio finanziario.

Allegato F: Valori intrinseci

Anche per i forfait ambulatoriali si utilizzano i valori intrinseci qualitativi, che sono stati inseriti su proposta delle società mediche specialistiche e, in parte, modificati dalla OTMA. Il valore intrinseco è annotato per ogni posizione tariffaria della TARDOC o della tariffa forfettaria per paziente.

Un eventuale diritto acquisito deve essere fatto valere PRIMA dell’entrata in vigore tramite un portale della OTMA. La garanzia del diritto acquisito è valida per un massimo di 6 anni, a condizione che dopo 3 anni venga frequentato un corso di aggiornamento continuo specifico nel campo della posizione tariffaria per la quale si dispone del diritto acquisito.

Allegato G: Unità funzionali

Ora ci sono solo due tipi di unità funzionali soggette a riconoscimento:

  • Chronic Care Management non medico per prestazioni di coordinatori in medicina ambulatoriale;
  • prestazioni ambulatoriali psichiatriche erogate da personale non medico in ospedale e presso istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici (ex capitolo 02.04 della TARMED).

Il riconoscimento di unità funzionali deve essere richiesto tramite un portale della OTMA.

Allegato H: Fatturazione

Disciplina la fatturazione e lo scambio di dati. Le parti contrattuali si impegnano ad attuare e applicare in modo uniforme le direttive concernenti il modulo di fatturazione uniforme, la fatturazione elettronica e il trasferimento dei dati medici, le quali si basano sullo standard del Forum Datenaustausch (Forum per lo scambio di dati, XML e modulo di fatturazione).

Documenti esplicativi relativi all'allegato H

Allegato I: Prezzi di partenza

Disciplina la determinazione del valore del punto tariffario da applicare nel 2026, qualora tra i partner tariffali non vi sia accordo in merito al mantenimento del valore del punto tariffario. Si tratta di una raccomandazione all’attenzione del governo cantonale. I prezzi di partenza secondo tale allegato vengono calcolati da un terzo, incaricato dalle parti contraenti.

 

 


Ultimo aggiornamento il 26.05.2026

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